IL PRETORE

    Nel procedimento n. 4603/97/r.g.;
    Preso atto che l'imputato ha presentato domanda di oblazione;
    Preso  atto  che  la  domanda  e' stata rigettata dal giudice che
  scrive per la gravita' del fatto;
    Preso  atto che il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di
  revoca dell'ordinanza che ha reietto la domanda di oblazione;
    Preso  atto  che anche tale istanza e' stata dalla stesso giudice
  reietta,  ribadite  le  ragioni  di  cui all'ordinanza di reiezione
  della domanda di oblazione;
    Preso  atto  che  l'art. 34  c.p.p.  non  prevede  quale  ipotesi
  d'incompatibilita'  a  procedere a dibattimento, quella del giudice
  che  abbia  rigettato  la  domanda di oblazione per la gravita' del
  fatto;
    Ritenuta tuttavia ipotizzabile un'incompatibilita' a procedere al
  dibattimento,  in  quanto  l'affermazione  della gravita' del fatto
  segue  ad  una  valutazione  non formale ma di contenuto, cosicche'
  appare   sacrificata   l'esigenza,   chiaramente   emergente  dalla
  direttiva  n. 67,  art. 2  legge-delega  n. 81/1987  di evitare che
  l'esame  del  merito  del  giudice  possa essere condizionato dallo
  svolgimento di una sua precedente attivita';
    Ritenuto   quindi   che   non  sia  manifestamente  infondata  la
  questione,  sollevata  dalla difesa, di legittimita' costituzionale
  dell'art.    34   c.p.p.   nella   parte   in   cui   non   prevede
  l'incompatibilita' a procedere a dibattimento del pretore che abbia
  rigettato  la  domanda di oblazione per la gravita' del fatto, dato
  l'ipotizzabile  contrasto  con  l'art. 76 della Costituzione per il
  mancato rispetto delle scelte compiute dal legislatore delegante;
    Ritenuto  che  il  giudizio non possa definirsi indipendentemente
  dalla  risoluzione della questione, in quanto con l'attuale art. 34
  c.p.p. il giudice che scrive dovrebbe procedere a dibattimento;