IL PRETORE Nel procedimento n. 4603/97/r.g.; Preso atto che l'imputato ha presentato domanda di oblazione; Preso atto che la domanda e' stata rigettata dal giudice che scrive per la gravita' del fatto; Preso atto che il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di revoca dell'ordinanza che ha reietto la domanda di oblazione; Preso atto che anche tale istanza e' stata dalla stesso giudice reietta, ribadite le ragioni di cui all'ordinanza di reiezione della domanda di oblazione; Preso atto che l'art. 34 c.p.p. non prevede quale ipotesi d'incompatibilita' a procedere a dibattimento, quella del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravita' del fatto; Ritenuta tuttavia ipotizzabile un'incompatibilita' a procedere al dibattimento, in quanto l'affermazione della gravita' del fatto segue ad una valutazione non formale ma di contenuto, cosicche' appare sacrificata l'esigenza, chiaramente emergente dalla direttiva n. 67, art. 2 legge-delega n. 81/1987 di evitare che l'esame del merito del giudice possa essere condizionato dallo svolgimento di una sua precedente attivita'; Ritenuto quindi che non sia manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa, di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere a dibattimento del pretore che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravita' del fatto, dato l'ipotizzabile contrasto con l'art. 76 della Costituzione per il mancato rispetto delle scelte compiute dal legislatore delegante; Ritenuto che il giudizio non possa definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione, in quanto con l'attuale art. 34 c.p.p. il giudice che scrive dovrebbe procedere a dibattimento;